CNC Sporting - Olympia Agnonese 3-0. Cronaca Diretta 06/09/2025
Eccellenza

DECISIONE GIUDICE SPORTIVO
letto il reclamo rileva che la società C.N.C. Sporting chiede l’applicazione ai danni della società Olympia Agnonese A.S.D. della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 3-0 per aver disatteso l’obbligo di impiegare - nel corso di tutte le gare del Campionato di Eccellenza, sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, di uno o più calciatori partecipanti, n. 1 calciatore nato dal 1° gennaio 2006 in poi e n. 2 calciatori nati dal 1° gennaio 2007 in poi, così come stabilito dal Consiglio Direttivo del CR Molise per la corrente stagione sportiva. Infatti, al 25’ del secondo tempo, in occasione della sostituzione del calciatore n. 11 Kone Mohamed Razak (03.10.2006) con il calciatore n. 18 Di Ciocco
Per tutti questi motivi, visto ed applicato l’art. 10 CGS
D E C I D E
1.di accogliere il reclamo così come proposto dalla società C.N.C. Sporting;
2.di infliggere alla società Olympia Agnonese A.S.D. la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 3 a 0. Nulla per il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva, di cui all’art. 48 CGS.
