Alife - Sesto Campano 3-0. Cronaca Diretta 06/09/2025
Eccellenza

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
letto il reclamo rileva che la società Alife chiede l’applicazione ai danni della società Sesto Campano Calcio della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 3-0 per aver schierato, nel corso della gara in epigrafe, tra i titolari, il calciatore n. 17 BIANCHI Nicandro che non aveva titolo a prendervi parte perché, a detta della società reclamante, squalificato.
Tutto ciò premesso,
visti ed applicati gli artt. 10, 19 e 21 CGS
D E C I D E
1. di accogliere il reclamo così come proposto dalla società Alife;
2. di infliggere alla società Sesto Campano Calcio la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 3 a 0;
3. di comminare alla medesima società l’ammenda di Euro 100;
4. di inibire il dirigente firmatario della distinta di gara SILVESTRI Girolamo (Sesto Campano Calcio) fino a tutto il 24.09.2025;
5. di comminare al calciatore BIANCHI Nicandro (Sesto Campano Calcio) un’ulteriore gara di squalifica. Nulla per il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva, di cui all’art. 48 CGS.
