GS, 2 Cat: la decisione su Bonito - Villanova - I AM CALCIO ITALIA

GS, 2 Cat: la decisione su Bonito - Villanova

AvellinoSeconda Categoria Girone D

GARA DEL 25/ 2/2017

BONITO - VILLANOVA 2006

Il GST, sciogliendo la riserva, letto il reclamo ritualmente proposto dalla USD VILLANOVA 2006, preceduto da rituale preavviso, con il quale si chiede la vittoria di ufficio, per la presunta posizione irregolare dell'assistente dell'arbitro della Società AC BONITO, Sig. Vigliotta Marco (11.7.81), nonché per la presunta irregolare partecipazione dei calciatori dell'AC BONITO De Piero Domenico (12.2.99), D'Oro Pasquale Antonio ( 22.2.99), Beatrice Roberto (18.6.92), Luongo Simone (31.5.93), Forte Anthony (16.8.87), Consa Fiore ( 24.9.92), Mustone Antonio ( 5.4.89) e Beatrice Emanuel, i quali avrebbero preso parte alla precedente gara delle ore 10.30, nella medesima giornata della gara oggetto del reclamo; effettuati i dovuti accertamenti presso gli uffici del CR CAMPANIA; reperita idonea documentazione per le opportune verifiche; è stato accertato che i suddetti calciatori non risultano aver partecipato alla gara Sporting Tressanti - Bonito disputata nella stessa giornata (alle ore 10.30), tranne il calciatore Vigliotta Marco; accertato, altresì, che Vigliotta Marco), ha partecipato anche alla gara delle ore 15.00 Bonito/Villanova dove risulta aver svolto, per conto del Bonito, il ruolo di Assistente arbitrale; tanto premesso tenuto conto che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 34, comma 2 NOIF e 17, comma 6 CGS, la partecipazione di un calciatore a due gare nella stessa giornata non comporta la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara, bensì la squalifica a carico del calciatore, l’inibizione a carico del dirigente accompagnatore e l’ammenda a carico della società;

PQM il Gst in parziale accoglimento del reclamo, omologa il risultato di 1/0 in favore della AC BONITO, infligge la squalifica per una giornata al calciatore Vigliotta Marco (Bonito) ed un mese disqualifica allo steso Vigliotta Marco, quale dirigente accompagnatore; infligge, altresì, l’ammenda di euro 75,00 alla società Bonito per i fatti sopra riportati; conferma i provvedimenti già adottati e pubblicati; ordina restituirsi la tassa reclamo, se versata.

La Redazione

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