Gli squalificati dall'Eccellenza alla Seconda Categoria - I AM CALCIO ITALIA

Gli squalificati dall'Eccellenza alla Seconda Categoria

I provvedimenti del Giudice Sportivo
I provvedimenti del Giudice Sportivo
FoggiaEccellenza

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Angelo Maria Romano, assistito dal rappresentante dell’A.I.A., Sig. Raffaele DRIMACO (Delegato del CRA Puglia), nella riunione del 28/2/2017, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 26/ 2/2017

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI MEDICI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 2/ 4/2017

GADALETA PIERO

(MOLFETTA SPORTIVA 1917)

 

 

 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

COQUIN STEPHANE

(AVETRANA)

 

GRECO MARCO

(GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD)

MONTRONE GIOVANNI

(TEAM ALTAMURA)

 

 

 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E

LOSETO IVAN

(MOLFETTA SPORTIVA 1917)

 

 

 

A fine gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)

CORNACCHIA RICCARDO

(GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD)

 

 

 

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

DENTAMARO VITO

(BARLETTA 1922)

 

VISCONTI FRANCESCO

(SPORTING PRO)

MONTEMURRO GIAMPIERO

(TEAM ALTAMURA)

 

 

 

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 26/ 2/2017

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 400,00 BRINDISI Propri tifosi attingevano con sputi un assistente dell'Arbitro (1^ RECIDIVA).

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 2/ 4/2017

GALANTUCCI GIUSEPPE

(NUOVA SPINAZZOLA)

 

 

 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 9/ 3/2017

PULPITO VINCENZO

(OSTUNI 1945)

 

GIANNUARIO POTITO RAFFAELE

(SPORTING ORDONA)

A CARICO DI MASSAGGIATORI

SQUALIFICA. FINO AL 9/ 3/2017

CARACCIOLO DANILO

(SALENTO FOOTBALL)

 

 

 

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 2/ 4/2017

ROMANO ANDREA

(UGGIANO CALCIO)

 

 

 

SQUALIFICA FINO AL 9/ 3/2017

VIGNOLA GIUSEPPE

(CAROVIGNO CALCIO)

 

 

 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

ROBERTI MATTIA

(ARS ET LABOR GROTTAGLIE)

 

SCARCELLA SALVATORE

(BRINDISI)

DADDIEGO CLAUDIO

(RINASCITA RUTIGLIANESE)

 

 

 

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

TAMBORRINO FRANCESCO

(BRINDISI)

 

TRIARICO TATEO MICHELE

(CAROVIGNO CALCIO)

SANE AMADOU

(MONTE SANT ANGELO CALCIO)

 

CATALANO GIOVANNI

(RINASCITA RUTIGLIANESE)

MAGNOLO PAOLO

(UGGIANO CALCIO)

 

 

 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)

MALERBA MARCO

(ATLETICO ARADEO)

 

ARCADIO DOMENICO

(MANDURIA SPORT)

FONTE ANDREA

(OSTUNI 1945)

 

 

 

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

SOLIDORO UMBERTO

(A. TOMA MAGLIE)

 

ANDRISANO ANGELO

(ARS ET LABOR GROTTAGLIE)

CAPUANO MARCO

(ASCOLI SATRIANO)

 

MARTINELLI GIACINTO

(ASCOLI SATRIANO)

CAFAGNA CORRADO

(CANOSA)

 

MARRAFFA EMANUEL

(CITTA DI MASSAFRA)

RIFORMATO MASSIMO

(CITTA DI MASSAFRA)

 

CALEFATO GABRIELE

(CORATO CALCIO 1946 A.S.D.)

STABILE ANDREA

(MESAGNE CALCIO 2011)

 

CLEMENTINI CLAUDIO

(POLIMNIA CALCIO)

AMODIO NICHOLAS

(PUGLIA SPORT)

 

VALENTE MICHELEANTONIO

(SAN MARCO)

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 23/ 2/2017

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

SANTORO FRANCESCO

(SAMMARCO)

 

 

 

GARE DEL 26/ 2/2017

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 500,00 MARTINA CALCIO 1947 Propri sostenitori accendevano numero 8 fumogeni, senza conseguenze. (II RECIDIVA)

Euro 300,00 VIGOR MOLES Propri sostenitori accendevano numero 11 fumogeni, senza conseguenze.

(I RECIDIVA)

Euro 300,00 MARTINA CALCIO 1947 Propri sostenitori indirizzavano all'Arbitro numero quattro sputi, di cui uno colpiva la spalla del succitato.

Euro 200,00 LA TORRE

Persone estranee nei pressi dello spogliatoio arbitrale.

Spogliatoio privo di acqua calda.

Propri sostenitori facevano esplodere un petardo senza conseguenze.

Euro 150,00 UNITED MOTTOLA Propri sostenitori accendevano numero due fumogeni. Senza conseguenze.

Euro 100,00 CIRO STAMPALIA CALCIO Per lancio di una bottiglietta piena d'acqua in campo senza conseguenze.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 30/ 6/2017

MARGARITO MAURO

(ATLETICO RACALE)

 

 

 

A fine gara si avvicinava all'Arbitro e con fare minaccioso lo apostrofava con frasi gravemente irriguardose ed ingiuriose, estese anche alla dirigenza federale; allontanato dai Carabinieri ivi presenti, quest'ultimo, unitamente a soggetti non identificati presenti nella zona antistante gli spogliatoi, rivolgeva all'Arbitro ripetute e veementi proteste che culminavano con un puglo sferrato alla porta dello spogliatoio arbitrale.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 9/ 3/2017

BATTISTA PASQUALE

(SPORTING APRICENA)

 

 

 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

FERORELLI FRANCESCO

(ATLETICO ACQUAVIVA)

 

INTINI MAURIZIO

(UNITED MOTTOLA)

ROMANELLI GIOVANNI

(UNITED MOTTOLA)

 

 

 

FRASCHINI MATTEO

(VIGOR MOLES)

 

 

 

A fine gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

DORIANO ROBERTO

(A.S. NUOVA SQUINZANO 2014)

 

LAVERMICOCCA GIUSEPPE

(ATLETICO ACQUAVIVA)

SOLIMINI MICHELE

(ATLETICO ACQUAVIVA)

 

MANCO ATTILIO

(ATLETICO RACALE)

GERNONE VITO MARCO

(BITETTO)

 

RICEPUTO SALVATORE

(CELLE DI SAN VITO)

BISCOSI ANTONIO GIUSEPP

(CIRO STAMPALIA CALCIO)

 

GIRARDO RICCARDO

(CIRO STAMPALIA CALCIO)

PEZZUTO FEDERICO

(CIRO STAMPALIA CALCIO)

 

NAGLIERI MATTEO

(GIOVINAZZO CALCIO)

CALABRESE MICHELE

(MEMORY CAMPI)

 

VIGLIOTTI MARCO

(MEMORY CAMPI)

SOLITO FRANCESCO

(RAGAZZI SPRINT CRISPIANO)

 

SPADAVECCHIA FRANCESCO

(VIRTUS MOLFETTA)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)

CIANCI SABINO

(FOOTBALL CLUB CAPURSO)

 

 

 

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

PAGLIARA GIORGIO

(A.S. NUOVA SQUINZANO 2014)

 

MAZZONI DIEGO

(ATLETICO AZZURRI S.RITA)

TARTAGLIONE DAVIDE

(ATLETICO RACALE)

 

ADESSO GIUSEPPE

(AUDACE BARLETTA)

CRUDO GIANLUCA

(AUDACE BARLETTA)

 

MUSTI ALESSANDRO

(AUDACE BARLETTA)

LAVERMICOCCA LUIGI

(BITETTO)

 

POLETI CARLO

(CALCIO INSIEME CARMIANO)

ROLLO PIERANDREA

(CALCIO INSIEME CARMIANO)

 

FERRARA FABIO

(LEONESSA ERCHIE)

DEL GRANDE ANDREA ANTONIO

(LEVERANO CALCIO)

 

MONTEFRANCESCO MARCO

(LEVERANO CALCIO)

LOCONTE DONATO

(NUOVA ANDRIA)

 

MONTEDURO SANTO

(POGGIARDO)

BELLO ANGELO

(RAGAZZI SPRINT CRISPIANO)

 

RIZZI RUBEN

(SAMMARCO)

SAMPIETRO RODOLFO

(SAN MARZANO)

 

ARNESE BRUNO

(SPORTING APRICENA)

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 26/ 2/2017

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 300,00 VIRTUS MONTALBANO Propri sostenitori accendevano diversi fumogeni. (1ºrecidiva)

Euro 100,00 ALESSANO Assenza SOS.

Euro 100,00 LORENZO MARIANO Propri sostenitori accendevano numerosi fumogeni e alcuni petardi.

Euro 100,00 MASQUENATO CAPRARICA Propri sostenitori accendevano numerosi fumogeni e alcuni petardi.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 9/ 3/2017

GIANNOCCARO COSIMO

(VIRTUS MONTALBANO)

 

 

 

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 16/ 3/2017

PETRONE ROBERTO

(ATLETICO FOGGIA)

 

CARLUCCI ANGELO

(DON UVA CALCIO 1971)

SCIOLTI MICHELE

(FABRIZIO MICCOLI)

 

 

 

SQUALIFICA FINO AL 9/ 3/2017

TRIDENTE FABRIZIO

(BELLA VITA PUGLIA)

 

 

 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

D UVA MARCO

(CAGNANO VARANO CALCIO)

 

 

 

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

GRANDE LORENZO

(FABRIZIO MICCOLI)

 

VESCIA NICOLA

(ISCHITELLA)

PRESICCE ANTONIO

(LORENZO MARIANO)

 

CISTERNINO NATALE

(VIRTUS MONTALBANO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E

MICCOLI FEDERICO

(FABRIZIO MICCOLI)

 

 

 

A fine gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

LAMBIASE MIRKO PIO

(ATLETICO ORTA NOVA)

 

SACCHITELLI DANIELE

(ATLETICO ORTA NOVA)

QUARTA DARIO

(ATLETICO VEGLIE)

 

MARTINELLI ANGELO

(BELLA VITA PUGLIA)

ANANIA ANDREA GIOVANNI

(CARPINO CALCIO)

 

DEL CONTE MICHELE

(CARPINO CALCIO)

GAZZERA PIERPAOLO

(CARPINO CALCIO)

 

D AVOLIO ROCCO

(ISCHITELLA)

LEGGIO PIERANGELO

(SANARICA)

 

BERNARDI ANDREA

(SPARTAK LECCE)

RUSSOLILLO GERARDO

(SPORT LUCERA)

 

ZILLI LUIGI

(TAURISANO 1939)

COPPA ITALIA PROMOZIONE

GARE DEL 23/ 2/2017

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (IV INFR)

COLUCCI ANGELO PIO

(REAL SITI)

 

 

 

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)

PACE GIOVANNI

(CITTA DI FASANO)

 

DENITTO MICHELE

(MANDURIA SPORT)

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall’Avv. Angelo LO VECCHIO MUSTI con la partecipazione dell’Avv. Giancarlo DE PEPPO e dell’Avv. Giuseppe Ciarli CONTE (Componenti), e del Sig. Raffaele DRIMACO (Rappresentante AIA), nella riunione del 27 Febbraio 2017, ha adottato i seguenti provvedimenti:

CAMPIONATO ECCELLENZA

GARA: S.S.D. CASARANO CALCIO S.R.L. - U.S.D. AUDACE CERIGNOLA del 5/2/2017 (Reclamo della S.S.D. CASARANO CALCIO S.R.L. in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l'ammenda di € 1.500,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 63 in data 9/2/2017 del Comitato Regionale Puglia).

Esaminati gli atti ufficiali;

letto il reclamo a margine citato;

udito il rappresentante della ricorrente assistito dall'Avv. Diego DE CILLIS;

effettuati i necessari accertamenti

rilevato che dopo accertamenti eseguiti in merito alle discordanze tra il rapporto dell'arbitro e quelli dei commissari di campo e dell'assistente n. 1, più adeguata si appalesa la sanzione dell'ammenda a € 1.000,00.

P.Q.M.

Delibera

Ridursi a € 1.000,00 l'ammenda inflitta alla società S.S.D. CASARANO CALCIO S.R.L.;

non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARA: A.S.D. CITTA DI MASSAFRA - A.C.D. SALENTO FOOTBALL del 12/2/2017 (Reclamo della A.S.D. CITTA DI MASSAFRA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del Calciatore GIANNETTI Carlo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 65 in data 16/2/2017 del Comitato Regionale Puglia).

Esaminati gli atti ufficiali;

letto il reclamo a margine citato;

udito il rappresentante della ricorrente;

effettuati i necessari accertamenti

rilevato che il comportamento del calciatore GIANNETTI Carlo è risultato essere violento e antisportivo nei confronti di un avversario per cui adeguata si appalesa la squalifica per n. 5 giornate di gara anche a causa del suo comportamento provocatorio.

P.Q.M.

Delibera

Ridursi a n. 5 giornate di gara la squalifica inflitta al calciatore GIANNETTI Carlo;

non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.

GARA: POL.D. LIZZANO 1996 - A.C.D. ARS ET LABOR GROTTAGLIE del 12/2/2017 (Reclamo della POL.D. LIZZANO 1996 in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del Calciatore ANTONICELLI Domenico di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 65 in data 16/2/2017 del Comitato Regionale Puglia).

Esaminati gli atti ufficiali;

letto il reclamo a margine citato;

effettuati i necessari accertamenti

rilevato che quanto dedotto dalla reclamante non ha trovato conferma negli atti ufficiali per cui adeguata all'atto di violenza a gioco fermo contestato allo stesso calciatore, peraltro segnalato dall'assistente,  si appalesa il provvedimento disciplinare adottato dal Primo Giudice che va condiviso e confermato;

P.Q.M.

Delibera

Respingersi il reclamo proposto dalla società POL.D. LIZZANO 1996 e per l’effetto addebitarsi la relativa tassa sul conto della stessa.

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARA: A.S.D. LEVERANO CALCIO - A.P.D. LEONESSA ERCHIE del 12/2/2017 (Reclamo della A.P.D. LEONESSA ERCHIE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dell'allenatore MACCHIA Antonio di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 65 in data 16/2/2017 del Comitato Regionale Puglia).

Esaminati gli atti ufficiali;

letto il reclamo a margine citato;

effettuati i necessari accertamenti

rilevato che ai sensi dell’art. 45 n. 3 lettera b Codice di Giustizia Sportiva è inammissibile il reclamo avverso la inibizione inflitta dal Primo Giudice all'allenatore MACCHIA Antonio;

P.Q.M.

Delibera

Dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla società A.P.D. LEONESSA ERCHIE e per l’effetto addebitarsi la relativa tassa sul conto della stessa.

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARA: A.S.D. CISTERNINO - A.S.D. VIRTUS MONTALBANO del 19/2/2017 (Reclamo della A.S.D. VIRTUS MONTALBANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei Calciatori RUBINO Stefano e ROSATI Cosimo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 66 in data 23/2/2017 del Comitato Regionale Puglia).

Esaminati gli atti ufficiali;

letto il reclamo a margine citato;

effettuati i necessari accertamenti

rilevato che il reclamo è fondato esclusivamente su una presunta omissione da parte dell'arbitro (mancata annotazione sui documenti di gara), omissione che si appalesa del tutto infondata dal momento che la espulsione dei suddetti calciatori è avvenuta non già nel corso della gara (art. 45 n. 2 Codice di Giustizia Sportiva) ma per un loro comportamento irriguardoso e antisportivo dopo la fine della gara stessa nei confronti dell'arbitro, per cui conseguente e adeguata alle infrazioni contestate si appalesa il provvedimento disciplinare adottato dal Primo Giudice.

P.Q.M.

Delibera

Respingersi il reclamo proposto dalla società A.S.D. VIRTUS MONTALBANO e per l’effetto incamerarsi la tassa di € 130,00 versata con bonifico.

COPPA PUGLIA

GARA: A.S.D. MATINO - A.S.D. POGGIARDO del 2/2/2017 (Reclamo della A.S.D. MATINO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del Calciatore TRICARICO Cosimo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 63 in data 9/2/2017 del Comitato Regionale Puglia).

Esaminati gli atti ufficiali;

letto il reclamo a margine citato;

udito il rappresentante della ricorrente assistito dall'Avv. Giampiero ORSINO;

effettuati i necessari accertamenti

considerato che quanto dedotto dalla reclamante ha trovato solo parziale conferma negli atti ufficiali per cui più adeguata al modesto atto di violenza commesso dal suddetto calciatore nei confronti dell'arbitro si appalesa la sanzione della squalifica fino al 31/12/2018;

P.Q.M.

Delibera

Ridursi al 31/12/2018 la squalifica in inflitta al calciatore TRICARICO Cosimo;

non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.

Francesco Beccia