Giffonese, che stangata! Penalizzazione, multa e inibizioni - I AM CALCIO ITALIA

Giffonese, che stangata! Penalizzazione, multa e inibizioni

giffonese
giffonese
SalernoPromozione Girone D

Pessime notizie per la Giffonese: alla difficile situazione sportiva e finanziaria si aggiunge la dura decisione della Procura Federale che di seguito si riporta.

- Campionato Regionale Juniores -

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Piero Vistocco, Presidente della società U.S. Giffonese, per la violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; Sig. Antonio Cannoniero, calciatore, per violazione art. 1 bis, commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; Sig. Vincenzo Delle Donne, dirigente accompagnatore della società U.S. Giffonese, per la violazione di cui all’art. 1 bis, commi 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; la società U.S. Giffonese, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe è stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società U.S. Giffonese malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta di gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Vincenzo Delle Donne con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Piero Vistocco l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. U.S. Giffonese ed il suo Presidente sig. Piero Vistocco non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Cannoniere Antonio tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Delle Donne Vincenzo la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Vistocco Piero la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; e per la società U.S. Giffonese la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica ed € 300,00 di ammenda. 

Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta non risulta che il calciatore in epigrafe fosse tesserato per la soc. U.S. Giffonese alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all’odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall’atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania, DELIBERA:

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al calciatore Cannoniere Antonio tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Delle Donne Vincenzo la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Vistocco Piero la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; e per la società U.S. Giffonese la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica ed € 300,00 di ammenda.

La Redazione