Ufficiale, Sperone esulta: 3-0 e play off certi

La tanto agognata decisione è finalmente arrivata. Come preannunciato lo Sperone ottiene il 3-0 a tavolino dalla gara col De Judicibus e conquista aritmeticamente i play off. Il doppio scontro col Casamarciano favorisce i gialloblu del duo Peluso-Sgambati, che concluderebbero il torneo in griglia verde anche se dovessero arrivare due sconfitte con Parco Aquilone e Centro Storico. Irraggiungibile, invece, la seconda piazza, considerato lo 0-3 patito in casa del Cimitile (a Sperone finì 0-0). Nessuna comunicazione riguardo all'altra gara sub-iudice che potrebbe essere rigiocata mercoledì (Sperone-Centro Storico).
RECLAMO SPERONE – GARA SALVATORE DE JUDICIBUS I SPERONE DEL 2.02.2014 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 68 del 13.02.2014, il Giudice Sportivo Territoriale ha disposto la ripetizione della gara. Con ricorso trasmesso, nei termini temporali prescritti, la società Sperone ha proposto ricorso avverso la citata decisione. La tesi della reclamante è meritevole di accoglimento. Invero, da una accurata lettura degli atti ufficiali, nonché dalla documentazione depositata, in atti, dalla reclamante e dall’audizione del direttore di gara, da parte del Giudice Sportivo Territoriale, è emerso che la sospensione della gara era scaturita dalle continue minacce, insulti e proteste da parte dei calciatori della squadra locale e che, inoltre, per tutta la durata della gara, di conseguenza alle decisioni del direttore di gara, la società locale non aveva mai osservato un comportamento consono, ma, viceversa, era stata costantemente polemica, con continue proteste. Questo Collegio, pertanto, alla luce delle circostanze innanzi rappresentate, giudica di dover riformare la decisione del Primo Giudice, infliggendo, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, a carico della società ospitante, Salvatore De Judicibus, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo proposto dalla società Sperone, di annullare l’impugnata delibera del primo Giudice, e, per l’effetto, di infliggere, a carico della società Salvatore De Judicibus, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
