Bisaccese: il Gs ti regala la prima gioia - I AM CALCIO ITALIA

Bisaccese: il Gs ti regala la prima gioia

La Bisaccese fa festa
La Bisaccese fa festa
AvellinoPromozione Girone C

Si pubblicano di seguito le decisioni adottate dal Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 15/11/2016 in merito al girone C di Promozione:

RECLAMO BISACCESE - GARA DEL 16/10/2016 ARTEMISIUM / BISACCESE

Il Gst, letto il reclamo proposto ritualmente dalla società Polisportiva Bisaccese, rileva che il reclamo medesimo è fondato e, pertanto, va accolto. La reclamante Bisaccese si duole che la società Asd Artemisium abbia fatto prendere parte alla gara in epigrafe il calciatore Zelano Antonio, nato il 13/03/1998, in posizione irregolare, in quanto non avrebbe scontato la squalifica per due gare, rimediata in occasione dell'ultima gara del Campionato regionale juniores attività mista della stagione sportiva 2015/2016: Bisaccese - Virtus Avellino del 21/03/2016, sanzione pubblicata sul C.U. n. 92 del 24/03/2016. Successivamente, nella corrente stagione sportiva, il calciatore tesseratosi con la società Asd Artemisium ha partecipato (o è stato inserito in distinta) a tutti gli incontri del Campionato di promozione disputati dalla citata società. Esaminati gli atti ufficiali è stato accertato che il calciatore doveva scontare due giornate di squalifica, residuate dalla stagione sportiva 2015/2016. In data 15/07/2016 il calciatore Zelano Antonio veniva svincolato dalla società Polisportiva Bisaccese e in data 06/09/2016 veniva tesserato dalla società Asd Artemisium, per cui avendo cambiato società, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 6 del CGS, doveva scontare la squalifica residua nelle giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova Società di appartenenza. Dagli accertamenti esperiti è emerso che il calciatore Zelano Antonio ha partecipato o è stato inserito nella distinta calciatori, in occasione delle gare: Vis Ariano / Artemisum del 11/09/2016; Artemisium / F.C. Paolisi 992 del 17/09/2016; F.C. Avellino / Artemisium del 24/09/2016; Artemisium / Virtus Avellino 2013 dell'1/10/2016 ed infine nella gara oggetto del reclamo: Artemisium/ Bisaccese del 15/10/2016. Per tutto quanto su esposto, il calciatore ha partecipato alla gara in epigrafe in posizione irregolare agli effetti disciplinari. P.Q.M., in applicazione dell'articolo 17, comma 5, del C.G.S., delibera di infliggere alla società Asd Artemisium la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0/3; si restituisce la tassa di reclamo, versata.

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDA

Euro 160,00 BAIANO

proprio sostenitore attingeva in due occasioni il direttore di gara con sputi e profferiva offese blasfeme

Euro 160,00 VIS ARIANO CALCIO SSDARL

per tutta la durata del secondo tempo il direttore di gara veniva attinto da sputi provenienti, ripetutamente, dai

propri sostenitori.

A CARICO DI MASSAGGIATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

CELLA DOMENICO (GROTTA 1984)

DE GRUTTOLA FRANCESCO PAOLO (VIS ARIANO CALCIO SSDARL)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DE ROSA VINCENZO (FOOTBALL CLUB PAOLISI 992)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

PERILLO PATRIZIO (FELICE SCANDONE)

Diana Ludovico