Serie A Tim: ammende, squalificati e diffidati del 5° turno

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 22 settembre 2016, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
Gara Soc. JUVENTUS – Soc. CAGLIARI
Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 a mezzo e-mail pervenuta alle ore 13.12 odierne in merito alla condotta del calciatore Nicolò Barella (Soc. Cagliari) consistente nell’aver pronunciato espressione blasfema al 27° del primo tempo;
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale;
considerato che le immagini televisive non consentono, anche per durata e prospettiva, di raggiungere un sufficiente grado di certezza in ordine all’uso di un’espressione blasfema da parte del calciatore Barella;
P.Q.M.
delibera
di non sanzionare il calciatore Nicolò Barella (Soc. Cagliari) in ordine alla segnalazione del Procuratore federale.
SOCIETA'
Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quinta giornata andata sostenitori delle Società Bologna, Genoa e Milan hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. PALERMO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa sei minuti.
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. UDINESE per avere suoi sostenitori, al 31° del secondo tempo, rivolto cori insultanti al Direttore di gara.
CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00
VIVES Giuseppe (Torino): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco; per avere inoltre, mentre usciva dal terreno di giuoco dopo l'espulsione, indirizzato ad alta voce agli Ufficiali di gara espressioni irrispettose. Sanzione aggravata dal ruolo di capitano.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ACQUAH Afriyie (Torino): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
BARRETO Edgar Osvaldo (Sampdoria): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
DI FRANCESCO Federico (Bologna): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
