Serie A Tim: ammende, squalificati e diffidati del 3° turno

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 13 settembre 2016, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
Gara Soc. CHIEVO VERONA – Soc. LAZIO
Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 12.52 del 12 settembre 2016) in merito alla condotta del tecnico Rolando Maran (Soc. Chievo Verona) consistente nell’aver pronunciato espressione blasfema al 9 ° del secondo tempo;
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale;
considerato che il Sig. Rolando Maran, allenatore del Chievo Verona, dopo la segnatura di un gol da parte della squadra avversaria, imprecando senza rivolgersi ad alcuno dei presenti, veniva, tuttavia, chiaramente inquadrato dalle riprese televisive mentre proferiva espressione blasfema, articolata in due locuzioni, individuabili dal labiale senza margini di ragionevole dubbio, e che, pertanto, tale comportamento deve essere comunque sanzionato ai sensi dell'art. 19, comma 3bis, lett. a), e della richiamata normativa sulla prova televisiva;
P.Q.M.
delibera di sanzionare l’allenatore Rolando Maran (Soc. Chievo Verona) con la squalifica per una giornata effettiva di gara. a)
SOCIETA'
Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della terza giornata andata sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Crotone, Napoli e Pescara hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. SAMPDORIA per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 e 5 comma 7 CGS, per le dichiarazioni lesive rese dal presidente dott. Massimo Ferrero.
Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, al 9° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglietta d'acqua; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE
ALVAREZ Ricardo Gabriel (Sampdoria): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Prima sanzione); per avere, al termine della gara, proferito un'espressione ingiuriosa con tono minaccioso nei confronti del Direttore di gara.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
DUSSENNE Noe Georges (Crotone): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
STORARI Marco (Cagliari): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
