Serie A Tim: ammende, squalificati e diffidati del 26° turno - I AM CALCIO ITALIA

Serie A Tim: ammende, squalificati e diffidati del 26° turno

Giudice Sportivo Serie A
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Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 23 febbraio 2016, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Gara Soc. INTERNAZIONALE – Soc. SAMPDORIA

Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 10.24 del 22 febbraio 2016) in merito al comportamento tenuto al 24° minuto del secondo tempo dal calciatore Fabio Quagliarella (Soc. Sampdoria) nei confronti del calciatore Danilo D’Ambrosio (Soc. Internazionale); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale;

osserva:

le immagini televisive documentano che, nella circostanza segnalata, il calciatore blucerchiato, nell’area di rigore avversaria, nel tentativo di impossessarsi del pallone diretto oltre la linea di fondo, veniva contrastato nell’azione dal calciatore nero-azzuro. Il Quagliarella spingeva alle spalle l’antagonista, entrambi cadevano avvinghiati al suolo e, in tale frangente il Quagliarella colpiva con la gamba destra al capo l’avversario. L’Arbitro interveniva concedendo un calcio di punizione alla squadra ospitante.

Su richiesta di questo Ufficio, il Direttore di gara dichiarava (con mail delle ore 14.38 del 22 febbraio 2016) “Su richiesta del Giudice Sportivo relativamente alla gara in oggetto, da me diretta in data 20 febbraio 2016, dichiaro che l'episodio da Voi indicatomi, accaduto al 24° del secondo tempo tra i calciatori D'Ambrosio Danilo (n. 33 Inter) e Quagliariella Fabio (n. 27 Sampdoria), è stato da me e dai miei collaboratori controllato e valutato”.

Il comportamento di Quagliarella è stato quindi “visto” dall’Arbitro e giudicato da un’ottimale posizione (come attestato dalle immagini televisive), con una valutazione comunque insindacabile nel merito da questo Giudice, rendendo in tal modo la segnalazione del Procuratore federale carente della condizione di ammissibilità.

P.Q.M.

delibera di dichiarare inammissibile la richiesta formulata dalla Procuratore federale di cui alla premessa.

Gara Soc. ATALANTA – Soc. FIORENTINA

Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 10.23 del 22 febbraio 2016) in merito al comportamento tenuto al 31° minuto del primo tempo dal calciatore Khoma Babacar (Soc. Fiorentina) nei confronti del calciatore Rafael Toloi (Soc. Atalanta); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale; 

osserva:

le immagini televisive documentano che, nella circostanza segnalata, il calciatore gigliato, in possesso del pallone nella zona centrale del campo, veniva contrastato nell’azione dal calciatore nero-azzurro. Nel superare l’antagonista, il calciatore viola portava il braccio destro all’altezza della spalla, colpendo al capo l’avversario, che cadeva dolorante al suolo.

Nessun provvedimento disciplinare veniva adottato dall’Arbitro che, su richiesta di questo Ufficio, dichiarava (con mail delle ore 15.41 del 22 febbraio 2016) “Come da richiesta da Voi effettuata specifico che il contatto avvenuto tra i calciatori Babacar (Fiorentina) e Toloi (Atalanta) avvenuto al 31° del primo tempo circa lo stesso è stato valutato e ritenuto non rilevante sia da un punto di vista tecnico né tanto meno disciplinare”.

Il comportamento di Babacar è stato quindi “visto” dall’Arbitro e giudicato da un’ottimale posizione (come attestato dalle immagini televisive), con una valutazione comunque insindacabile nel merito da questo Giudice, rendendo in tal modo la segnalazione del Procuratore federale carente della condizione di ammissibilità.

P.Q.M.

delibera di dichiarare inammissibile la richiesta formulata dalla Procuratore federale di cui alla premessa.

Gara Soc. TORINO – Soc. CARPI

Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35 1.3) CGS (mail delle ore 10.24 del 22 febbraio 2016) circa la condotta tenuta al 32° del secondo tempo dal calciatore Andrea Belotti (Soc. Torino); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale;

osserva:

le immagini televisive documentano che, nella circostanza segnalata, il calciatore granata, in possesso del pallone, entrava nell’area di rigore avversaria, venendo contrastato nell’azione dal calciatore bianco-rosso n. 6. Nel superare l’antagonista il Belotti cadeva al suolo e l’Arbitro sanzionava con un calcio di rigore l’intervento del calciatore Gagliolo.

Le immagini televisive acquisite escludono che tra i due calciatori vi sia stato un contatto tale da determinare la caduta al suolo del calciatore granata che, in tutta evidenza, perdeva l’equilibrio, per una scivolata del piede di sinistro d’appoggio.

Pertanto, questo Giudice ritiene che la condotta del calciatore Gagliolo non fosse sanzionabile ma, nel contempo, ritiene che il comportamento del Belotti non sia stato tale da integrare gli estremi della “simulazione” in quanto la sua caduta al suolo, del tutto involontaria e non accentuata negli effetti, non era finalizzata a trarre in inganno il Direttore di gara.

P.Q.M.

delibera di non dover adottare alcun provvedimento sanzionatorio in merito alla segnalazione del Procuratore federale circa l’ipotizzabile simulazione ravvisabile nella condotta del calciatore Andrea Belotti.

SOCIETA'

Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della settima giornata ritorno sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Fiorentina, Frosinone, Genoa e Internazionale hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 31° del primo tempo, intonato un coro insultante espressivo di discriminazione per origine territoriale; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 36° ed al 37° del primo tempo, lanciato nel settore occupato dai sostenitori squadra avversaria due petardi; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. SAMPDORIA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa quattro minuti.

CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

TONELLI Lorenzo (Empoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere inoltre, all'atto della consequenziale espulsione, rivolto al Quarto Ufficiale un gesto ingiurioso ("le manette").

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CONTI Andrea (Atalanta): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara.

MISSIROLI Simone (Sassuolo): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.

MORAS Evangelos (Hellas Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

SPOLLI Nicolas (Chievo Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BENASSI Marco (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

BROZOVIC Marcelo (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

HALLFREDSSON Emil (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

IZZO Armando (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MONTOLIVO Riccardo (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PINZI Giampiero (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SAPONARA Riccardo (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

PASQUAL Manuel (Fiorentina)

ROSI Aleandro (Frosinone)

STURARO Stefano (Juventus)

ZACCARDO Cristian (Carpi)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000,00 (TERZA SANZIONE)

FERNANDEZ SAENZ Jesus Joaquin (Genoa): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 10.000,00

SARRI Maurizio (Napoli): per avere, al 28° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale; con recidiva specifica reiterata

MEDICI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

D'ANDREA Enrico (Napoli): per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, rivolto reiteratamente all'Arbitro un'espressione ingiuriosa.

Diana Ludovico