Calitri, reclamo accolto: 0-3 e multa allo Sp.Scampitella

Il Giudice Sportivo ha accolto il reclamo della Polisportiva Calitri, che ottiene il 3-0 a tavolino e scavalca lo Sporting Accadia al quarto posto. Per lo Sporting Scampitella, oltre la punizione sportiva della sconfitta, c'è anche un'ammenda di Euro 200 per aver fatto partecipare alla gara un calciatore sotto falso nome.
RECLAMO CALITRI – GARA CALITRI / SPORTING SCAMPITELLA DEL 26/1/14 Il G.S.T., visto il reclamo, la ritualità e la tempestività dello stesso, esaminate altresì le dichiarazioni dell’arbitro sentito a chiarimento e esperiti gli opportuni accertamenti, convocato il calciatore Rinaldi Gionatan, analizzata la documentazione depositata innanzi a codesto Giudice da parte della società reclamante, rileva, che lo stesso nel merito è fondato e pertanto meritevole di accoglimento. La società reclamante si duole che la soc. Sporting Scampitella abbia fatto partecipare alla gara in epigrafe, persona diversa rispetto al calciatore Rinaldi Gionatan nato il 18.11.1988, indicato in distinta al n. 8 ed identificato come tale. Orbene dall’esame degli atti ufficiali di gara, esperiti gli opportuni accertamenti, opportunamente convocato il calciatore Rinaldi Gionatan, su generalizzato, per effettuare il riconoscimento avanti a questo Giudice, lo stesso si è presentato e correttamente identificato, ha riferito che alla fine del primo tempo ha avuto un lieve malore, per cui non è rientrato in campo e la squadra ha continuato la gara in dieci uomini. Tale circostanza appare inverosimile rilevato che la società non ha provveduto alla sostituzione dello stesso calciatore, provvedendo al 15° del II° tempo alla sostituzione di altro calcia tore ancora in campo. In tal modo avrebbe continuato a disputare la gara fino al 90’ in dieci uomini, pur avendo altro calciatore a disposizione per la sua sostituzione. Ma vi è di più. Il calciatore su indicato, comparso innanzi a questo giudice, non è assolutamente la persona ritratta nelle foto durante lo svolgimento della gara, che pure lo stesso calciatore ha riconosciuto. Ritenuto che l’esame dell’identità del calciatore Gionatan Rinaldi effettuato presso questo giudice, conduce alla conclusione logica che il calciatore che ha partecipato alla gara non sia lo stesso e pertanto sia fondata la avvenuta sostituzione di persona tra il calciatore che ha partecipato alla gara e quello che avrebbe formalmente partecipato. Ritenuto che tale motivo è di per se sufficiente per l’accoglimento del reclamo, e comporta la punizione sportiva di cui all’art. 17 C.G.S., P.Q.M.
DELIBERA in accoglimento del reclamo, ai sensi dell’Art. 17 C.G.S., infligge alla società Sporting Scampitella la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, di infliggere alla società Sporting Scampitella l’ammenda di € 200,00 per aver fatto partecipare alla gara de qua calciatore sotto falso nome; di squalificare il calciatore Rinaldi Gionatan per due gare. Nulla per la tassa non versata.
Per quanto concerne le sanzioni disciplinari riguardanti i calciatori, la Vis Lacedonia perde per tre turni l'estremo difensore Stratulat e Giancarlo Patanella, per un gara Vincenzo Baratta. Due giornate a Daniele Grosso (Torella dei Lombardi); una a Albanese (Sp.Ariano), Santoli (Bisaccia), Alberto Vella (Dinamo Monteverde), Paolo Minichiello (Villanova)
