Promozione A e B, squalificati e diffidati in vista del 10° turno

Il Giudice Sportivo, Gaetano Annella, assistito dal rappresentante dell’A.I.A., nella seduta del 10/11/2015 ha adottato le decisioni, per quanto riguarda squalificati e diffidati, che di seguito integralmente si riportano:
RECLAMO VILLA LITERNO GARA S. MARIA LA FOSSA–VILLA LITERNO DEL 19/9/15
Il Giudice Sportivo Territoriale visto il reclamo, rilevata la ritualità e la tempestività dello stesso, rileva che lo stesso nel merito è infondato e pertanto meritevole di rigetto. La società reclamante si duole che la società Santa Maria La Fossa abbia fatto partecipare alla gara i calciatori, Pezzullo Giuseppe, nato il 26/07/1986 Diop Demba, nato il 10/01/1996, Parente Angelo, nato il 04/08/1990, pur non essendo tesserati per tale società e, pertanto, chiedeva, in applicazione dell’art. 17 C.G.S., la punizione della stessa società con la sconfitta nella gara de qua con il punteggio di 0-3. Orbene, esperiti gli opportuni accertamenti presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania e dall’esame degli atti ufficiali di gara, si evince che la società Santa Maria La Fossa, alla gara in epigrafe, ha schierato in campo i calciatori Pezzullo Giuseppe, nato il 26/07/1986 Diop Demba, nato il 10/01/1996, Parente Angelo, nato il 04/08/1990 inseriti in distinta rispettivamente ai numeri 4, 9 e 11, debitamente tesserati: Pezzullo Giuseppe, nato il 26/07/1986 dal 03.10.2014; Diop Demba, nato il 10/01/1996 dall’8.9.2015; e Parente Angelo, nato il 04/08/1990 dal 3.10.2014. Per tali motivi;
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Villa Literno e dispone incamerarsi la relativa tassa.
RECLAMO BOYS PIANURESE GARA MONS PROCHYTA CALCIO – BOYS PIANURESE DEL 24/10/15
Il G.S.T., visto il reclamo, ritualmente proposto, per i motivi di reclamo relativi alla supposta violazione della norma sui limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età, rileva nel merito che lo stesso è fondato e pertanto meritevole di accoglimento. La società reclamante si duole che la società Mons Prochyta Calcio, sebbene avesse iniziato la gara schierando in campo i tre calciatori ricompresi nella fascia d’età indicata, cioè nati rispettivamente dall’1 gennaio 1996, dall’1 gennaio 1997 e dall’1 gennaio 1998, nel corso della gara, abbia poi effettuato la sostituzione del calciatore Lucignano Gennaro (29/8/1998) con altro calciatore Di Letto Andrea (11/2/1997) non ricompreso nella stessa classe d’età, e chiedeva pertanto l’applicazione dell’art. 17 CGS. Orbene, dagli atti ufficiali di gara, sentito l’arbitro a chiarimento, e dalla documentazione acquisita presso l’ufficio tesseramento del C.R. Campania, emerge, che il sig Lucignano Gennaro (29/8/1998 inserito in distinta al n. 11 tesserato per la società Mons Prochyta è stato sostituito al 29° del secondo tempo dal calciatore Di Letto Andrea (11/2/1997), disputando pertanto il resto della gara senza impiegare il calciatore della classe 1998. Di conseguenza la partecipazione di quest’ultimo calciatore in sostituzione di un calciatore classe 1998, alla gara in epigrafe è da considerarsi irregolare, agli effetti disciplinari, in violazione della norma sui limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età così come pubblicato sul C.U. n. 1 del 3.7.2015 pag. 26. Per tutto quanto su esposto, in applicazione dell’art. 17 C.G.S.;
DELIBERA
in accoglimento del reclamo proposto dalla società Boys Pianurese, in applicazione dell’art. 17 C.G.S, di infliggere alla società Mons Prochyta Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Nulla per la tassa non versata.
GARA BOYS PIANURESE – ROCCHESE DELL’8/11/2015
Il G.S.T., letto il referto di gara, preso atto che l’arbitro in sede di identificazione rilevava che nel tabulato della società Boys Pianurese non risultavano inseriti i nominativi dei calciatori Simeri Armando e Barba Giuseppe. Per tali motivi;
DELIBERA
di sospendere l’omologazione del risultato e contestualmente richiede al locale Ufficio Tesseramenti l’accertamento sulla posizione dei tesserati sopra citati, riservandosi ogni provvedimento all’esito dello stesso.
GARA REAL SAN FELICE A CANCELLO – VILLA LITERNO DELL’8/11/2015
Il G.S.T., letto il referto di gara, preso atto che l’arbitro in sede di identificazione rilevava che nel tabulato della società Villa Literno non risultavano inseriti i nominativi dei calciatori Della Vecchia Luigi e Capasso Vito. Per tali motivi;
DELIBERA
di sospendere l’omologazione del risultato e contestualmente richiede al locale Ufficio Tesseramenti l’accertamento sulla posizione dei tesserati sopra citati, riservandosi ogni provvedimento all’esito dello stesso.
GARA JUVE PRO POGGIOMARINO – GALAZIA 1997 DEL 7/11/2015
Il G.S.T., letto il referto arbitrale, rileva che all’ora fissata per l’inizio della gara, erano presenti calciatori della società Galazia 1997 ed un dirigente della società Juve Pro Poggiomarino con quattro calciatori; attesi i canonici 45 minuti previsti per l’attesa e constatato che il numero dei calciatori della società Juve Pro Poggiomarino non raggiungeva il numero minimo previsto di sette calciatori. Dopo il riconoscimento, l’arbitro congedava i componenti della società Galazia 1997, che abbandonavano l’impianto sportivo. Per tali motivi, in applicazione dell’art. 53, comma 2, NOIF e dell’art. 17 comma 3, C.G.S.;
DELIBERA
di infliggere, per rinuncia, alla società Juve Pro Poggiomarino la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3; la penalizzazione di un punto in classifica; l’ammenda di € 500,00 relativa alla prima rinuncia.
GARE DEL 7/11/2015
A CARICO DI SOCIETÀ
AMMENDE
Euro 100,00 CAMPANIA Propri sostenitori, in campo avverso, al 29' del primo tempo facevano esplodere un petardo. (Rapporto a.a.)
Euro 80,00 SANGENNARESE Propri sostenitori, nel corso del secondo tempo, ingiuriavano l'a.a. (Rapporto a.a.)
Euro 50,00 BARANO CALCIO Omessa presentazione del tabulato relativo ai tesserati ex art 61 NOIF, nonchè C.U. n. 39 del 30/10/2015 e 40 del 03/11/2015.
Euro 50,00 SANTA MARIA LA FOSSA Per omessa presentazione del tabulato relativo ai tesserati ex art 61 NOIF, nonchè C.U. n. 39 del 30/10/2015 e 40 del 03/11/2015.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 16/11/2015
MENNELLA CIRO (BARANO CALCIO)
PAPA GIOVANNI (CICCIANO)
AMMONIZIONE E DIFFIDA
VINCIGUERRA SALVATORE (REAL S.FELICE A CANCELLO)
A CARICO DI MASSAGGIATORI
SQUALIFICA FINO AL 17/11/2015
CARRELLA MICHELE (SANGENNARESE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
AGLIONE ELIO (REAL S.FELICE A CANCELLO)
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
BUONAIUTO FAUSTO (SANGENNARESE)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
GALEONE FRANCESCO (NEAPOLIS)
FALIVENE ROBERTO (QUARTOGRAD)
GIUGLIANO GIUSEPPE (SANGENNARESE)
SCOZZAFAVA DARIO (VILLA LITERNO)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)
ILDEBRANTE GUSTAVO (CICCIANO)
LIPARULI CARMINE (CIMITILE)
VERSIGLIONI LUCA (PRO PAGANI)
RINFORZI PAOLO (QUARTOGRAD)
TAFUTO VINCENZO (RIONE TERRA)
PATRICELLI DONATO (VITULA F.C.)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
RAPOLO VALERIO (ALFATERNA)
CHIANESE GIORGIO (COMPRENSORIO ATELLANO)
GALEONE FRANCESCO (NEAPOLIS)
SIMONETTI CIRO (REAL MACERATESE CALCIO)
MANCINO MICHELE (RINASCITA SANGIOVANNESE)
AIELLO ANTONIO (RIONE TERRA)
PARENTE ANGELO (SANTA MARIA LA FOSSA)
PARENTE LUIGI (SANTA MARIA LA FOSSA)
PETRELLA FRANCESCO (SANTA MARIA LA FOSSA)
GARE DELL’8/11/2015
A CARICO DI SOCIETÀ
AMMENDE
Euro 120,00 S.S. NOLA 1925 Propri sostenitori, nel corso della gara, lanciavano sul terreno di gioco, bottigliette d'acqua senza però colpire nessuno. Per presenza di estranei, nello spazio antistante gli spogliatoi.
Euro 50,00 SANTA MARIA LA CARITA Per omessa presentazione del tabulato relativo ai tesserati ex art 61 NOIF, nonchè C.U. n. 39 del 30/10/2015 e 40 del 03/11/2015.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 16/11/2015
DE RISI RAFFAELE (SANTA MARIA LA CARITA)
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE
GERMANO RAFFAELE (ORATORIO DON GUANELLA) Espulso per doppia ammonizione, nel lasciare il terreno di gioco, prima tentava di colpire con un calcio un avversario e successivamente rivolgeva frasi ingiuriose e gesti volgari al pubblico locale.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
COPPOLA MAURIZIO (MONS PROCHYTA CALCIO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
COTUGNO GIANCARLO (BOYS PIANURESE 2005)
MATARESE ANTONIO (FLORIGIUM)
ROTTA CARMINE (MONS PROCHYTA CALCIO)
VARRIALE VINCENZO (PIMONTE)
VENTRE MARIANO (S.S. NOLA 1925)
DI VICINO PASQUALE (VIS AFRAGOLESE 1944)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)
CANGIANIELLO MARCELLO (REAL POGGIO DE MARINIS)
D AVINO GIANNI (REAL POGGIO DE MARINIS)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
TROFA DAVIDE (FLORIGIUM)
MASULLO RAFFAELE (MONS PROCHYTA CALCIO)
SBRESCIA GIUSEPPE (ORATORIO DON GUANELLA)
PELAGIONE MARIO (PIMONTE)
AGNELLO ORESTE (SANTA MARIA LA CARITA)
SANTONICOLA SEBASTIANO (SANTA MARIA LA CARITA)
