Promozione A e B, squalificati e diffidati in vista del terzo turno

Il Giudice Sportivo, Gaetano Annella, assistito dal rappresentante dell’A.I.A., nella seduta del 22/9/2015, ha adottato le decisioni, per quanto riguarda squalificati e diffidati, che di seguito integralmente si riportano:
RECLAMO SANGENNARESE GARA SAN VITALIANO – SANGENNARESE DEL 13/9/15
Il G.S.T., visto il reclamo, ritualmente proposto relativo alla presunta posizione irregolare di calciatore, agli effetti disciplinari, rileva nel merito che lo stesso è fondato e pertanto meritevole di accoglimento. La società reclamante si duole che il calciatore Esposito Daniele nato il 23.01.1997 abbia partecipato alla gara de qua in posizione irregolare ai fini disciplinari, poiché nella scorsa stagione calcistica, allorquando militava nella stessa squadra San Vitaliano, durante il campionato di Promozione, veniva sanzionato con una giornata di squalifica per recidiva in ammonizione, come pubblicato sul C.U. n. 107 del Comitato Regionale Campania del 23.4.2015 pag. 2212, e pertanto non avendo ancora scontato la gara di squalifica nella competizione de qua, chiedeva la punizione sportiva della perdita della gara ai sensi dell’art. 17 C.G.S.
La doglianza è fondata. Il calciatore Esposito Daniele nato il 23.01.1997, a seguito della sanzione inflitta come pubblicato sul C.U. 107 del 23.4.2015, non ha più disputato gare di campionato Promozione fino alla data del 13.9.2015 San Vitaliano / Sangennarese, quando veniva schierato in campo, inserito in distinta al n. 4, sempre per la stessa competizione, e pertanto non avendo scontato ancora la gara di squalifica come sopra riportato, non aveva titolo a partecipare alla gara de qua ai sensi dell’art. 22 commi 3 e 6 del C.G.S.. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 19 comma VI C.G.S., la sanzione riportata da Esposito Daniele nato il 23.01.1997, nell’ambito del campionato Promozione stagione sportiva 2014-20145, che non è scontata nella stagione sportiva in cui è stata irrogata, deve essere scontata nella stagione in corso, e pertanto la partecipazione del calciatore Esposito Daniele nato il 23.01.1997, alla gara in epigrafe è da considerarsi irregolare, agli effetti disciplinari. Per tali motivi, in applicazione dell’art. 17 c.g.s.
DELIBERA
in accoglimento del reclamo proposto dalla società Sangennarese, di infliggere alla società San Vitaliano la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; dispone la trasmissione degli atti al Commissario Straordinario p.t. del C.R. Campania per gli adempimenti del caso. Nulla per la tassa non versata.
GARE DEL 19/ 9/2015
A CARICO DI MASSAGGIATORI SQUALIFICA FINO AL 19/10/2015
ZUPPA ANGELO (REAL SAN FELICE A CANCELLO VIS CAPUA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
MELE LUIGI (SAN VITALIANO)
A CARICO DI ALLENATORI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
MASECCHIA GIOVANNI (JUVE PRO POGGIOMARINO)
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
MINGIONE ALFREDO (GALAZIA 1997)
NOTARO ELIO (SAN VITALIANO)
VISONE FABIO (VIS AFRAGOLESE 1944)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ARCAMONE GIOVAN GIUSEPPE (BARANO CALCIO)
FIORE SIMONE (NEAPOLIS)
OLIVIERO ANIELLO (VIS AFRAGOLESE 1944)
GARE DEL 20/ 9/2015
A CARICO DIRIGENTI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 18/10/2015
COLETTA ELIO (VILLA LITERNO)
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CHIOCCA SALVATORE (MONS PROCHYTA CALCIO)
VARRIALE PIETRO (PIMONTE)
DE VIVO GENNARO (QUARTOGRAD)
