I Cat: nessuna sorpresa per Rotondi, Prata e Teora

RECLAMO ROTONDI UNITED – GARA ROTONDI UNITED / VIRTUS GOTI DEL 25.1.2015 Il G.S.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, vista la decisione della CSAT pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 76 del 5.2.2015 pag. 1549, che preliminarmente, rilevava l’inammissibilità del ricorso sottoscritto e firmato dal sig. Clemente Dragone, che si era qualificato come Vice Presidente della società medesima, il cui legale rappresentante risulta effettivamente dimissionario dal 7.10.2014 (ovvero, da data antecedente, rispetto a quella di disputa della gara in esame). Rilevato che il presente reclamo è stato proposto dallo stesso sig. Dragone Clemente, qualificatosi come Presidente; che da un controllo amministrativo presso la Segreteria del C.R. Campania, risulta, dalla documentazione della società, depositata il 25.09.2014, che il sig. Clemente Dragone è censito con la qualifica di dirigente della società Rotondi United e non con quella di Presidente (nella quale ipotesi egli avrebbe legittimamente sottoscritto l’atto d’impugnazione). Deve precisarsi, per obiettività, che la società, successivamente, ha apportato, sul proprio sito, delle modifiche alle cariche societarie, ma sottoponendole al C.R. Campania per l’obbligatoria ratifica, solo il 5.2.2015, mentre il ricorso è stato proposto il 2.2.2015. Pertanto, il reclamo va dichiarato inammissibile, in quanto sottoscritto da un dirigente della società e non da persona avente titolo alla sottoscrizione stessa. Per tali motivi; DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Rotondi United dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
RECLAMO PRATA P.U. – GARA TEORA / PRATA P.U. DEL 7.03.2015 Il G.S.T., letto il reclamo proposto dalla società Prata P.U., avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento dei calciatori e dell’assistente di parte della società Teora: Mazzotta Antonio (nato il 29.03.1978), Preziosi Antonio (nato il 31.03.1977), Barbera Fabio (nato il 22.10.1980), Lardieri Raffaele (nato il 13.05.1985), Marzullo Francesco (nato il 13.07.1996), Montuoro Giuseppe (nato il 13.05.1983), Viviani Carmine (nato il 19.02.1993) e l’assistente di parte sig. Ricciardelli Giovanni Francesco; rileva che il reclamo medesimo è infondato e, pertanto, va rigettato. Invero, dalla documentazione, acquisita presso gli Uffici Tesseramento e Segreteria del C.R. Campania, è emerso che sia i nominati calciatori, sia l’assistente di parte, risultano regolarmente tesserati a favore della società Teora, da data antecedente rispetto al giorno di disputa della gara in esame, e precisamente: Mazzotta Antonio dal 3.01.2015, Preziosi Antonio dal 10.10.2014, Barbera Fabio e Montuoro Giuseppe dal 20.12.2014, Lardieri Raffaele dal 21.02.2014, Marzullo Francesco dal 6.12.2014, Viviani Carmine dal 4.10.2013 e l’assistente di parte Ricciardelli Giovanni Francesco dal 6.10.2014. Di conseguenza, la partecipazione alla gara in epigrafe dei nominati calciatori e dell’assistente di parte è da considerarsi regolare, agli effetti del tesseramento. Per tali motivi DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Prata P.U.; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
