Reclamo accolto, la Virtus Avellino è salva - I AM CALCIO ITALIA

Reclamo accolto, la Virtus Avellino è salva

il popolo virtussino
il popolo virtussino
AvellinoPromozione Girone C

Alla fine, inaspettatamente, il verdetto è arrivato nella serata di ieri: la giustizia sportiva ha accolto il reclamo della Virtus Avellino inerente all'ultima gara del girone d'andata, infliggendo lo 0-3 a tavolino al Solopaca per la posizione irregolare del tesserato ospite Arena . La truppa di Montanile scavalca così la Bisaccese e, considerata la decisione della stessa viola di non prendere parte alla sfida del Roca di oggi pomeriggio, i biancoverdi possono brindare alla salvezza. Lo spareggio sarà affare tra granata e Forino; nell'ultimo turno di regular season resta solo da stabilire il teatro del play out.

La nuova classifica

RECLAMO VIRTUS AVELLINO 2013 – GARA POL. MORCONE / VIRTUS AVELLINO 2013 DEL 20.12.2014 – PROMOZIONE Il G.S.T., preso atto della delibera n. 78 della Corte Sportiva d’Appello Territoriale, pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 103 del 16.04.2015, pagg. 2168/2169; visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società Virtus Avellino 2013 per la gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, dei calciatori Arena Aniello (nato il 27.09.1990) e Pacelli Gianmario (nato il 28.12.1996), rileva che lo stesso è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento. Dalla documentazione, acquisita presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, è emerso che il calciatore Pacelli Gianmario risulta regolarmente tesserato a favore della società Pol. Morcone, dal 26.09.2014. Viceversa, il calciatore Arena Aniello (nato il 27.09.1990) risulta svincolato, dal 16.12.2014, dalla società Pol. Morcone e ritesserato (ma a favore di altra società) dal 16.01.2015. Di conseguenza, il calciatore Arena Aniello ha partecipato, alla gara in esame, in posizione irregolare agli effetti del tesseramento. P.Q.M.

DELIBERA in accoglimento del reclamo proposto dalla società Virtus Avellino 2013, di infliggere, a carico della società Pol. Morcone, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0- 3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

Diana Ludovico