Montesano: partita persa contro la Gregoriana e multa

Brutte notizie in casa Montesano: il giudice sportivo ha deciso di punire le irregolarità della società nell'ultima giornata con lo 0-3 a tavolino in favore della Gregoriana, a ciò si aggiunge anche una multa di 200 euro e la squalifica per due turni a due calciatori. di seguito il testo del reclamo e della sentenza del giudice sportivo:
RECLAMO GREGORIANA GARA MONTESANO 2006 – GREGORIANA DEL 6/12/14
Il G.S.T., visto il reclamo, la ritualità e la tempestività dello stesso, esaminate altresì le dichiarazioni dell’arbitrosentito a chiarimento ed esperiti gli opportuni accertamenti, analizzata documentazione depositata innanzi acodesto Giudice da parte della società reclamante, rileva, che lo stesso nel merito è fondato e pertantomeritevole di accoglimento. La società reclamante si duole che la società Montesano abbia fatto parteciparealla gara due calciatori, Coppola Giacomo (23.7.1992) e Iuliano Luigi (12.08.1988) rispettivamente sotto ilnome di Nebboso Emanuele indicato in distinta con la maglia n. 13 e Adinolfi Giovanni n. 14. Orbene,dall’esame degli atti ufficiali di gara, sentito l’arbitro a chiarimento, emerge che, alla gara in epigrafe i calciatoriindicati a nome Nebboso Emanuele (nato il 24.2.1986) e Adinolfi Giovanni (nato il 5.1.1990), indicatirispettivamente al n. 13 e n. 14 della società Montesano, sono stati identificati dall’arbitro prima della gara, amezzo carta d’identità. Al 24° del primo tempo, il calciatore indicato nella distinta di gara della Montesano aln. 13 Nebboso Emanuele entrava in campo in sostituzione del calciatore n. 18 Ferrara Federico. A fine gara idirigenti della società Gregoriana, invitavano il direttore di gara ad identificare nuovamente i calciatoriNebboso Emanuele e Adinolfi Giovanni. In tale occasione il direttore di gara si accorgeva che dai documentiera stato sottratto dallo spogliatoio il documento di riconoscimento di Nebboso Emanuele. Pertanto invitava idirigenti locali a fornire spiegazioni. Dopo qualche minuto, veniva mostrata la carta di identità del sig. NebbosoEmanuele. Dai documenti che vengono mostrati relativi al cartellino del sig. Coppola Giacomo, tesserato perla società Atripalda, l’arbitro riconosceva la foto di Coppola Giacomo che era la stessa applicata sulla carta diidentità del sig. Nebboso Emanuele, e pertanto si è accertato che alla gara de qua ha preso parte CoppolaGiacomo. Ritenuto che tale motivo è di per se sufficiente per l’accoglimento del reclamo, e comporta lapunizione sportiva di cui all’art. 17 C.G.S., per tali motivi;
DELIBERA
in accoglimento del reclamo, ai sensi dell’Art. 17 C.G.S., infligge alla società Montesano 2006 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, di infliggere alla società Montesano2006 l’ammenda di € 200,00 per aver fatto partecipare alla gara de qua calciatori sotto falso nome, di squalificare per due gare effettive il calciatore Coppola Giacomo nato il 23.7.1992 (Atripalda) ed ilcalciatore Nebboso Emanuele nato il 24.2.1986 (Montesano 2006).
