Serie C, C. Otto squalificati, tre turni per Marcone, due a Monteagudo - I AM CALCIO ITALIA

Serie C, C. Otto squalificati, tre turni per Marcone, due a Monteagudo

Gli Squalificati
Gli Squalificati
BeneventoSerie C Girone C

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 6 e 7 Novembre 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARA MONOPOLI – AUDACE CERIGNOLA DEL 6 NOVEMBRE 2023

Società AUDACE CERIGNOLA con l'obbligo di disputare una gara casalinga con il Settore denominato Curva Sud, destinato ai sostenitori della Società ospitante, privo di spettatori e con l’irrogazione di EURO 1000 di AMMENDA.

SOCIETA'

AMMENDA € 3.000,00

TARANTO A) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, dal 32° al 34° minuto del primo tempo, per sette volte, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine; B) per fatti per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al termine del primo tempo, sul terreno di gioco, all’indirizzo dei calciatori della squadra avversaria, alcuni oggetti tra cui tre bottigliette di acqua da ½ litro semipiene e un accendino che colpiva alla testa uno dei calciatori suddetti. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze dannose e, dall'altra, la pericolosità intrinseca del lancio dell'oggetto che ha attinto il Calciatore della Società avversaria e valutati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.000,00

CASERTANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Distinti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 20° minuto del primo tempo, tre fumogeni verso il Settore Ospiti occupato dai tifosi avversari, di cui due cadevano nel recinto di gioco sulla pista d’atletica, senza conseguenze, e un fumogeno nel recinto di gioco che rendeva necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per la relativa rimozione e provocava il danneggiamento del manto in erba sintetica. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e l'intrinseca pericolosità dei lanci effettuati in direzione dei tifosi avversari (r. proc. fed, r. c.c.).

CATANIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Est Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato: 1. al 50° minuto del secondo tempo un fumogeno sul terreno di gioco all’interno dell’area di rigore, determinando, con tale condotta, la bruciatura del manto erboso e la sospensione della gara da parte dell’Arbitro per circa 30 secondi per consentire ai Vigili del Fuoco la rimozione dello stesso; 2. al termine della gara, una bottiglietta d’ acqua da ½ litro semipiena e tre fumogeni nel recinto di gioco, così provocando la bruciatura del manto erboso. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta, valutata la necessità di sospensione della gara per consentire la rimozione del fumogeno dal terreno di gioco e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., supplemento r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 800,00

AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 1. al 23° minuto del primo tempo, due petardi di elevata potenza, nel recinto di gioco, senza conseguenze; 2. al 48° minuto della gara, un fumogeno, nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la intrinseca pericolosità della condotta sub 1) e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 400,00

TURRIS per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato al 4° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco sulla pista di atletica, senza conseguenze; Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la società disputava la gara in trasferta, che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S (r. c.c.).

AMMENDA € 200,00

VIRTUS FRANCAVILLA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la società disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., - documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE ED AMMONIZIONE (I INFR)

MARCONE RICHARD GABRIEL (SORRENTO) per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti dell’Assistente Arbitrale n. 1 in quanto, a gioco fermo, calciava il pallone contro quest’ultimo, colpendolo sulla coscia, per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerata la gravità del gesto posto in essere, quanto meno equiparabile al contatto fisico sanzionato dall'art. 36, comma 1, lett. b), C.G.S. (r. Assistente Arbitrale n.1).

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MONTEAGUDO JUAN CRUZ (VIRTUS FRANCAVILLA) per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone non a distanza di gioco, lo colpiva da terra con un calcio sulla gamba, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere e l'impossibilità di giocare il pallone (r. Assistente Arbitrale n. 1).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

ORTISI PASQUALINO (ACR MESSINA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CANCELLOTTI TOMMASO (AVELLINO)

PROIETTI MATTIA (CASERTANA)

BERMAN TAMIR (GIUGLIANO)

ANTONINI LUI MATIAS (TARANTO)

CALVANO SIMONE (TARANTO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BERRA FILIPPO (BENEVENTO)

EL KAOUAKIBI HAMZA (BENEVENTO)

CELIENTO DANIELE (CASERTANA)

BOCIC MILOS (CATANIA)

ROCCA MICHELE (CATANIA)

SORRENTINO LORENZO (GIUGLIANO)

CORTINOVIS FABIO (LATINA)

DE FRANCESCO ALBERTO (SORRENTO)

GIOVINCO GIUSEPPE (VIRTUS FRANCAVILLA)

Maurizio Morante

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