La CAE condanna Agropoli, Gelbison e Sarnese a risarcire ex tesserati

La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma il 19 Aprile 2018, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:
- RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe RIZZO/POL.SARNESE 1926 S.r.l.
Con reclamo datato 28/02/2018 inoltrato a mezzo raccomandata a.r. alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici tramite PEC, il sig.Giuseppe RIZZO chiedeva la condanna della Società POL.SARNESE 1926 S.r.l. al pagamento della somma di €.400,00,quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2016/17. La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall’art.25/Bis del Regolamento L.N.D. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la Società POL.SARNESE 1926 S.r.l. a corrispondere al sig. Giuseppe RIZZO la somma di €.400,00, quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto.
- RICORSO DEL CALCIATORE Gennaro GISONNI/A.S.D.GELBISON VALLO DELLA LUCANIA
Con reclamo datato 21/11/2017 inoltrato a mezzo raccomandata a.r. alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici il sig.Gennaro GISONNI chiedeva la condanna della Società A.S.D.GELBISON VALLO DELLA LUCANIA al pagamento della somma di €.1.800,00,quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2016/17. La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall’art.25/Bis del Regolamento L.N.D. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la Società A.S.D.GELBISON VALLO DELLA LUCANIA a corrispondere al sig.Gennaro GISONNI la somma di €.1.800,00,quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto.
- RICORSO DEL CALCIATORE Antonio FALCO/A.S.D.GELBISON VALLO DELLA LUCANIA
Con reclamo datato 21/11/2017 inoltrato a mezzo raccomandata a.r. alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici il sig.Antonio FALCO chiedeva la condanna della Società A.S.D.GELBISON VALLO DELLA LUCANIA al pagamento della somma di €.2.660,00,quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2016/17. La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall’art.25/Bis del Regolamento L.N.D. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la Società A.S.D.GELBISON VALLO DELLA LUCANIA a corrispondere al sig.Antonio FALCO la somma di €.2.660,00,quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto.
- RICORSO DEL CALCIATORE Stefano CHIARELLO/U.S.AGROPOLI
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 24/10/2017 il sig.Stefano CHIARELLO, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.AGROPOLI un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.200,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17. Precisando di aver percepito rate per €.4.800,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.2.400,00. La Società in data 5/04/2018, faceva pervenire tramite PEC, alla Commissione Accordi Economici, una richiesta di riammissione nei termini per il deposito di memorie difensive, in quanto, asseriva, di non aver mai ricevuto il ricorso da parte del calciatore, perché spedito ad un indirizzo errato. Da accertamenti effettuati sull’anagrafica federale F.I.G.C. però, l’indirizzo a cui è stato spedito il reclamo da parte del calciatore, risulta essere la sede legale della Società. Sulla busta allegata al ricorso trasmesso alla CAE è presente il timbro postale con la dicitura: “Al mittente per compiuta giacenza”. Ai sensi di quanto previsto dall’art.8 legge 890/82 la richiesta della Società non può essere presa inconsiderazione. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato P.Q.M. La Commissione accordi economici presso la L.N.D. condanna la Società U.S.AGROPOLI al pagamento in favore del sig.Stefano CHIARELLO della somma di €.2.400,00.
