1°F: due penalizzazioni cambiano la classifica - I AM CALCIO ITALIA

1°F: due penalizzazioni cambiano la classifica

Penalizzazione
Penalizzazione
SalernoPrima Categoria Girone F

Scossone nel campionato di Prima Categoria: riemergono due penalizzazioni per le società Sporting Audax e Valle Metelliana. Le penalità sono riferite a due società che, tramite fusione o trasferimento di titolo, hanno dato vita ai due club. I punti di penalizzazione erano infatti stati inflitti alle società Sporting Vietri e Fisciano.

Un punto di penalizzazione per la Sporting Audax e quattro alla Valle Metelliana (che aveva già un altro punto di penalizzazione per altra vicenda).

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Di seguito i due provvedimenti

- PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Pietro Sabbarese, all’epoca dei fatti Presidente della società ASD Fisciano, per la violazione di cui all’art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatori: Andrea Rinaldi (gare del 29.03.2015 e 21.03.2015); Luca Gallo (gare dell’8.02.2015, 19.04.2015, 12.04.2015 e 10.01.2015); Rocco Sessa (gare 15.03.2015, 12.04.2015, 22.02.2015 e 16.05.2015); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Sigg. Nicola Landi, Alfredo Arnone e Gaetano Giannotta, dirigenti accompagnatori della società Asd Fisciano, per la violazione di cui all’art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; la società Asd Fisciano, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2, C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto. All’udienza del 19/06/2017 i soggetti deferiti, chiedevano l’applicazione delle sanzioni ai sensi dell’art.23 C.G.S. e segnatamente: per il Presidente Sig. Pietro Sabbarese mesi quattro (4) di inibizione (s.b. mesi 5, ridotto come sopra per il rito); per i dirigenti accompagnatori Sigg. Nicola Landi, Alfredo Arnone, mesi tre (3) di inibizione,ciascuno (s.b. mesi 4, ridotto come sopra per il rito); per il dirigente accompagnatore Sig. Gaetano Giannotta, mesi due (2) di inibizione (s.b. mesi 3, ridotto come sopra per il rito); per i calciatori Sigg. Andrea Rinaldi, Luca Gallo, Rocco Sessa la sanzione finale della squalifica per tre (3) gare (s.b. 4 gare, ridotto come sopra per il rito); per la Società Asd Fisciano la sanzione di euro 400,00 di ammenda e di punti quattro (4) di penalizzazione da scontarsi nel campionato di appartenenza (s.b. euro 500,00 di ammenda e di punti 5 di penalizzazione ridotta come sopra). La Procura Federale, in persona dell’Avv. D. Litterio, prestava ilnecessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l’art.23 del C.G.S.

P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale per la Campania APPLICA al Presidente Sig. Pietro Sabbarese mesi quattro (4) di inibizione (s.b. mesi 5, ridotto come sopra per il rito); ai dirigenti accompagnatori Sigg. Nicola Landi, Alfredo Arnone, mesi tre (3) di inibizione, ciascuno (s.b. mesi 4, ridotto come sopra per il rito); al dirigente accompagnatore Sig. Gaetano Giannotta, mesi due (2) di inibizione (s.b. mesi 3, ridotto come sopra per il rito); ai calciatori Sigg. Andrea Rinaldi, Luca Gallo, Rocco Sessa la sanzione della squalifica per tre (3) gare ognuno (s.b. 4 gare, ridotto come sopra per il rito); alla Società Asd Fisciano la sanzione di euro 400,00 di ammenda e di punti quattro (4) di penalizzazione da scontarsi nel campionato di appartenenza (s.b. euro 500,00 di ammenda e di punti 5 di penalizzazione ridotta come sopra).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Abate Luigi, all’epoca dei fatti Presidente e dirigente accompagnatore della società S.C. Sporting Vietri sul Mare, per la violazione di cui all’art.1bis, comma 1, in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 delle NOIF e 43, commi 1, 5 e 6, delle NOIF; calciatore: Cetrangolo Aldexandro (gara del 22.11.2015), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonchè agli artt. 39 e 43 delle NOIF; la società S.C. Sporting Vietri Sul Mare, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2, C.G.S., per le condotte riconducibili a carico del proprio Presidente e dirigente accompagnatore e dei calciatori. La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe è stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società S.C. Sporting Vietri sul Mare malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta di gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale e Presidente Sig. Abate Luigi con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Abate Luigi l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. S.C. Sporting Vietri sul Mare ed il suo Presidente sig. Abate Luigi non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Cetrangolo Alexandro tre (3) giornate di squalifica; per il Presidente / dirigente Abate Luigi la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; e per la società S.C. Sporting Vietri sul Mare la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta non risulta che il calciatore in epigrafe fosse tesserato per la soc. S.C. Sporting Vietri sul Mare alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è statoimpegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all’odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall’atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M. il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il calciatore Cetrangolo Alexandro tre (3) giornate di squalifica; per il Presidente / dirigente Abate Luigi la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; e per la società S.C. Sporting Vietri sul Mare la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica ed € 200,00 di ammenda.

Daniele Luciano

Prima Categoria Girone F

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