Gli squalificati dall'Eccellenza alla Seconda Categoria - I AM CALCIO ITALIA

Gli squalificati dall'Eccellenza alla Seconda Categoria

I provvedimenti del Giudice Sportivo
I provvedimenti del Giudice Sportivo
FoggiaEccellenza

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Angelo Maria Romano, assistito dal rappresentante dell’A.I.A., Sig. Pasquale Cariello (Delegato del CRA Puglia), nella seduta del 28/11/2017, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 26/11/2017

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

GARE DA DISPUTARE A PORTE CHIUSE:

GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD N GARE  1

A fine gara due steward della società GALLIPOLI colpivano con schiaffi un giocatore della squadra ospite - provocandogli forte dolore - e, successivamente, proferivano espressioni minacciose al suo indirizzo.

Inoltre - come emerge dai rapporti di entrambi i Commissari di campo - a fine gara gran parte degli steward del GALLIPOLI tenevano atteggiamenti provocatori, ingiuriosi e minacciosi all'indirizzo dei calciatori, dei tecnici e dei dirigenti della squadra ospite: non si perveniva al contatto fisico solo grazie al pronto intervento degli agenti di P.S. presenti nell'impianto di gioco. (SANZIONE DA SCONTARE A PORTE CHIUSE ED IN CAMPO NEUTRO CON EFFETTO IMMEDIATO).

AMMENDA

Euro 500,00 GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD Vedi delibera.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 21/12/2017

BONETTI FRANCESCO

(ATLETICO VIESTE)

 

 

 

SQUALIFICA FINO AL 14/12/2017

VILLA ALBERTO

(GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD)

 

 

 

SQUALIFICA FINO AL 7/12/2017

DE CANDIA PASQUALE

(OMNIA BITONTO)

 

 

 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

MONTRONE GIOVANNI

(OMNIA BITONTO)

 

 

 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

PETRANCA ANTONIO

(AVETRANA)

 

COLELLA ANGELO

(CORATO CALCIO 1946 A.S.D.)

BUONO ANGELO

(OTRANTO)

 

VERGARI SAMUELE

(OTRANTO)

CAMPOREALE PIETRO

(VIGOR TRANI CALCIO)

 

 

 

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 26/11/2017

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 A. TOMA MAGLIE Propri tifosi accendevano due fumogeni sugli spalti senza conseguenze.

Euro 50,00 CAROVIGNO CALCIO Per assenza della forza Pubblica e del Servizio d'Ordine Sostitutivo.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 30/12/2017

LANZILOTTI MICHELE

(CAROVIGNO CALCIO)

 

RINALDI ANTONIO

(MONTE SANT ANGELO CALCIO)

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 7/12/2017

PUTORTI GIANDOMENICO

(VIRTUS BITRITTO)

 

 

 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

TRIARICO TATEO MICHELE

(CAROVIGNO CALCIO)

 

TROCCOLI MARCO

(GINOSA)

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

TURI NICOLA

(CITTA DI MASSAFRA)

 

DANESE ANTONIO

(OSTUNI 1945)

MARINO MARCO

(SAVA)

 

 

 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

CORDISCO ANTONIO BIAGIO

(BRINDISI FOOTBALL CLUB)

 

SACCO GABRIELE

(COPERTINO CALCIO)

LACERENZA ALESSANDRO

(SPORTING ORDONA)

 

 

 

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 5/11/2017

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 5/11/2017 CALCIO SOLETO - TAURISANO 1939

Il Giudice sportivo, esaminati gli atti ufficiali, rilevato che:

- con preannuncio a mezzo fax seguito da tempestivo reclamo - ritualmente notificato alla controparte - la POL. D. CALCIO SOLETO adiva questo Giudice Sportivo chiedendo di comminare alla soc. A.S.D. TAURISANO 1939 la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 - 0 in suo favore, avendo la soc. ospite indicato illegittimamente 9 calciatori di riserva nella propria distinta, in luogo di 7;

- la reclamante presume che sia stata violata la regola 3 punto 8 del regolamento del giuoco del calcio - pubblicato sul CU 44/A della FIGC datato 04/08/2017 - e che la soc. controinteressata sia risultata avvantaggiata nella scelta delle sostituzioni da operare.

Rileva questo Giudice Sportivo che: l'art. 23 pubblicato sul comunicato ufficiale n. 1 dell'01/07/2017 dal Comitato Regionale Puglia FIGC - LND intitolato "SOSTITUZIONE CALCIATORI", afferma che "le Società possono indicare nella distinta di gara da presentare all'arbitro fino a sette calciatori di riserva tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti (cosiddetta panchina allungata)";

in tale comunicato non è espressamente indicata la sanzione conseguente all'indicazione di un numero di calciatori di riserva superiore a quello su indicato; l'art. 17 CGS tipizza le ipotesi che determinano la punizione sportiva della perdita della gara e le medesime non sono assoggettabili ad applicazione analogica.

Tanto premesso

DELIBERA

1 di rigettare il reclamo proposto dalla soc. POL. D. CALCIO SOLETO e di non addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante, stante la peculiarità del caso esaminato;

2 di confermare il risultato di 0 - 1 conseguito sul campo in favore della soc. A.S.D. TAURISANO 1939;

3 di comminare alla soc. A.S.D. TAURISANO 1939 l'ammenda di euro 200.00 per l'erronea compilazione della distinta di gara.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 200,00 TAURISANO 1939 Vedi delibera.

GARE DEL 26/11/2017

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 300,00 CANOSA Propri tifosi, a giuoco fermo, lanciavano bottiglietta di acqua piena colpendo in pieno volto un calciatore della squadra avversaria.

Euro 50,00 SANCTUM NICANDRUM Assenza di acqua calda spogliatoio ospiti.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 7/12/2017

LAMANNA GIUSEPPE

(CANOSA)

 

ERRICO MATTEO

(CITTA DI RACALE)

SPADAVECCHIA DOMENICO

(MANDURIA SPORT)

 

VINCENTI ANTONIO

(MEMORY CAMPI)

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 7/12/2017

LEONE COSIMO

(BRILLA CAMPI)

 

 

 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E

LELEUSO FILIPPO

(FOOTBALL CLUB CAPURSO)

 

 

 

Al 48º del secondo tempo tentava di aggredire il direttore di gara non riuscendovi grazie all'intervento di due compagni di squadra.

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

RISO MATTEO

(A.S. NUOVA SQUINZANO 2014)

 

CIANCI SABINO

(FOOTBALL CLUB CAPURSO)

QUARTA FEDERICO

(FUTURA MONTERONI)

 

CUPPONE LUIGI

(SECLI CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

PATRUNO ANTONIO

(BRILLA CAMPI)

 

LORUSSO ANTONIO

(FOOTBALL CLUB CAPURSO)

ANTONAZZO FRANCESCO

(FUTURA MONTERONI)

 

ZINGARELLI MARCO

(STORNARELLA CALCIO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

PAGLIARA GIORGIO

(A.S. NUOVA SQUINZANO 2014)

 

SAMBATI MATTIA

(ATLETICO VEGLIE)

SCHITO LUIGI

(CALCIO SOLETO)

 

ANELLI GIOVANNI

(FOOTBALL CLUB CAPURSO)

PIPITONE GIUSEPPE

(GIOVINAZZO CALCIO)

 

CEZZA PIER PAOLO

(MEMORY CAMPI)

LISI SUGRANES IVAN

(SAVELLETRI)

 

SANTARELLI SEVERO

(SPORTING APRICENA)

LOCONTE FRANCESCO

(VIRTUS ANDRIA)

 

 

 

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 26/11/2017

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

PREANNUNCIO DI RECLAMO

GARA DEL 26/11/2017 VIRTUS MATINO - REAL GALATONE A.S.D.

Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Societa' REAL GALATONE A.S.D. si soprassiede ad ogni decisione in merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 CALCIO PALO Propri sostenitori accendevano diversi fumogeni durante il corso della gara senza conseguenze.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 30/12/2017

PANEBIANCO ROCCO

(CALCIO PALO)

 

TROMBETTA ALESSIO

(SPARTAK LECCE)

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 14/12/2017

DELFINI STEFANO

(NEW TEAM CELLAMARE)

 

 

 

A CARICO DI MASSAGGIATORI

SQUALIFICA. FINO AL 14/12/2017

SCARPIELLO ANTONIO

(MICHELE SALVEMINI)

 

 

 

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 14/12/2017

CARATI DAVIDE

(BAGNOLO)

 

RINALDI MICHELE

(MICHELE SALVEMINI)

CASSANO MICHELE

(NEW TEAM CELLAMARE)

 

 

 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER CINQUE GARA/E EFFETTIVA/E

VALENTE FRANCESCO

(MICHELE SALVEMINI)

 

 

 

Al 23º del secondo tempo a seguito della notifica del provvedimento di esplusione raggiungeva il direttore di gara ingiuriandolo e minacciandolo lo spintonava chiedendo spiegazioni.

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

SAULLE ANTONIO

(CALCIO PALO)

 

 

 

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

GIANNIELLO GIOVANNI

(ATLETICO AZZURRI S.RITA)

 

SPINA MARCO

(ATLETICO AZZURRI S.RITA)

PACIFICO MARCO

(CALCIO LATINO BARI 2015)

 

INGROSSO MARIO

(CALCIO PALO)

MASTRORILLI ANDREA

(CALCIO PALO)

 

BOVE LUCA

(COLLEPASSO)

CINIERI FRANCESCO

(LATIANO)

 

D AMONE UMBERTO

(LATIANO)

CASANOVA ALESSANDRO

(NEW TEAM CELLAMARE)

 

SCIRPOLI MARCO

(SAN GIOVANNI ROTONDO)

DETULLIO DONATO

(UNITED SLY)

 

 

 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

PAGLIANI MATTIA

(LATIANO)

 

 

 

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall’Avv. Angelo LO VECCHIO MUSTI con la partecipazione dell’Avv. Gioacchino GHIRO e dell’Avv. Antonio CONTALDI, e dell'Avv. Raffaele DRIMACO (Rappresentante AIA), nella riunione del 27 Novembre 2017, ha adottato i seguenti provvedimenti:

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARA: A.S.D. VICTRIX TRINITAPOLI - A.S.D. CANOSA del 12/11/2017 (Reclamo della A.S.D. VICTRIX TRINITAPOLI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del Calciatore BARRA Corrado di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 37 in data 16/11/2017 del Comitato Regionale Puglia).

Esaminati gli atti ufficiali;

letto il reclamo a margine citato;

udito il rappresentante della ricorrente;

effettuati i necessari accertamenti

rilevato che quanto dedotto dalla reclamante ha trovato solo parziale conferma negli atti ufficiali per cui più adeguata si appalesa la sanzione della squalifica per n. 3 giornate di gara.

P.Q.M.

Delibera

Ridursi a n. 3 giornate di gara la squalifica inflitta al calciatore BARRA Corrado;

non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARA: U.S.D. ATLETICO AZZURRI S. RITA - F.C.D. UNITED SLY del 12/11/2017 (Reclamo della U.S.D. ATLETICO AZZURRI S. RITA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l'ammenda di € 450,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 37 in data 16/11/2017 del Comitato Regionale Puglia).

Esaminati gli atti ufficiali;

letto il reclamo a margine citato;

effettuati i necessari accertamenti

rilevato che quanto dedotto dalla reclamante ha trovato solo parziale conferma negli atti ufficiali essendo risultata la presenza di persone estranee sugli spalti ancorché in misura ridotta per cui più adeguata si appalesa la sanzione dell'ammenda di € 250,00.

P.Q.M.

Delibera

Ridursi a € 250.00 l'ammenda inflitta alla società U.S.D. ATLETICO AZZURRI S. RITA;

non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.

Francesco Beccia