Prima B, arrivano le sconfitte per Policoro, Castelluccio e Roccanova

Lo avevamo riportato soltanto otto giorni fa e nella giornata odierna si è verificato. Policoro, Castelluccio e Roccanova (leggi anche http://potenza.iamcalcio.it/article/109203/prima-b-castelluccio-policoro-e-roccanova-avranno-gara-persa.html) hanno avuto gara persa dal giudice sportivo per delle irregolarità commesse nella prima giornata di campionato. Di seguito vi riportiamo le seguenti sentenze:
Il Giudice sportivo;
Premesso che lo stesso, ai sensi dell'art.44 del C.G.S., adotta le sue decisioni, senza contraddittorio, esclusivamente sulle risultanze dei documenti ufficiali di gara (rapporto degli ufficiali di gara e supplemento di rapporto);
Letti gli atti ufficiali di gara;
Considerato:
- sia il reclamo presentato dalla società Policoro in merito alla posizione irregolare di Salamone Marco del Castelluccio inserito in distinta e partecipante alla gara oggetto del reclamo;
- sia il reclamo presentato dalla società Castelluccio in merito alla posizione irregolare di Krispin Robert Catalin nato il 09.10.2001 del Policoro inserito in distinta e partecipante alla gara oggetto del reclamo con la funzione di assistente di parte dell’arbitro, il quale avendo compiuto, alla data della gara, anagraficamente il 15° anno di età ma non il 16°, risulterebbe sprovvisto dell’attestato d’idoneità specifica all’attività agonistica rilasciato, previa richiesta e a spese della società di appartenenza, a cura del Comitato Regionale FIGC;
Verificato che:
- riguardo al reclamo presentato dal Policoro, con C.U. n.108 del 03.05.2017 il calciatore Salamone Marco del Castelluccio veniva squalificato per 1 (una) gara effettiva per recidività in ammonizioni;
- riguardo al reclamo presentato dal Castelluccio, da accertamenti effettuati presso i preposti uffici del Comitato Regionale Basilicata, risulta che al giocatore Krispin Robert Catalin non è stato rilasciato alcun attestato d’idoneità specifica all’attività agonistica, come disposto dall’articolo 34.3 delle N.O.I.F.;
Atteso che:
- il calciatore Salamone Marco del Castelluccio, non avendo scontato la squalifica prendeva parte alla gara in violazione all’articolo 17 comma 5 lettera a) del C.G.S.;
- il calciatore Krispin Robert Catalin del Policoro, in distinta e partecipante alla gara oggetto del reclamo, con la funzione di assistente di parte dell’arbitro è risultato privo di attestato d’idoneità specifica all’attività agonistica e pertanto ha preso parte alla gara in violazione all’articolo 17 comma 5 lettera b) del C.G.S.;
DELIBERA
- di accogliere entrambi i reclami presentati e, pertanto, di assegnare gara persa per le diverse motivazioni ad ambedue le società, con i seguenti punteggi: Castelluccio - Policoro 0-3 e Castelluccio - Policoro 3-0;
- di squalificare Salamone Marco del Castelluccio per 1 (una) ulteriore gara in aggiunta a quella da scontare come da C.U. n.108 del 03.05.2017;
- di inibire Accardi Rodolfo del Castelluccio fino al 13.10.2017, per la rivestita funzione di dirigente accompagnatore della squadra nella gara oggetto del reclamo;
- di squalificare Krispin Robert Catalin del Policoro per 1 (una) gara;
- di inibire Ripoli Antonio del Policoro fino al 13.10.2017, per la rivestita funzione di dirigente accompagnatore della squadra nella gara oggetto del reclamo;
- di restituire le tasse reclami, se versate.
Il Giudice sportivo;
Premesso che lo stesso, ai sensi dell'art.44 del C.G.S., adotta le sue decisioni, senza contraddittorio, esclusivamente sulle risultanze dei documenti ufficiali di gara (rapporto degli ufficiali di gara e supplemento di rapporto);
Letti gli atti ufficiali di gara;
Considerato il reclamo presentato dalla società Viggianello in merito alla posizione irregolare di Graziano Andrea del Roccanova inserito in distinta e partecipante alla gara oggetto del reclamo;
Verificato che con C.U. n.108 del 03.05.2017 lo stesso veniva squalificato per 1 (una) gara effettiva per recidività in ammonizioni; Atteso che il calciatore non avendo scontato la squalifica prendeva parte alla gara in violazione all’articolo 17 comma 5 lettera a) del C.G.S.;
DELIBERA
- di accogliere il reclamo presentato dalla società Viggianello e pertanto di assegnare gara persa alla società Roccanova con il seguente punteggio: Roccanova - Viggianello 0-3;
- di squalificare Graziano Andrea del Roccanova per 1 (una) ulteriore gara in aggiunta a quella da scontare come da C.U. n.108 del 03.05.2017;
- di inibire Bellizio Raffaele del Roccanova fino al 13.10.2017, per la rivestita funzione di dirigente accompagnatore della squadra nella gara oggetto del reclamo; - di restituire la tassa reclamo, se versata.
